Il Tribunale Regionale del Piemonte ha condannato il Comune di Pecetto a rifondere alla Casa di Cura e di Riposo San Luca S.p.A. la somma di € 47.393,80 oltre interessi dal 2/2/2011 per aver illegittimamente preteso gli oneri concessori per urbanizzazione primaria e secondaria ed i costi di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 113/P/2010 del 13/6/2010 (Prot. 0005499).
Dagli atti emerge che la Casa di Cura e di Riposo San Luca S.p.A. ha sempre contestato tale pretesa, rivendicando la natura sanitaria della struttura (il D.P.R. 380/2001 prevede espressamente che tale contributo non è dovuto dalle strutture sanitarie).
Emerge altresì che la Casa di Cura si è vista comunque costretta a pagare quanto indebitamente preteso dal Comune al fine di poter avviare i lavori da tempo progettati.
Emerge, infine, che di fronte all’irrevocabile posizione del Comune di Pecetto la medesima Clinica ha rinunciato a portare a termine l’iter relativo ad un altro permesso di costruire, e cioè il permesso n. 120/P/2010 (Prot. 6497/2010).
Alla luce di ciò, il Consigliere Alberto Del Noce, Capogruppo di Prima Pecetto, ha depositato in Comune un’interrogazione per chiedere alla Giunta:
- per quali motivi il Comune di Pecetto ha preteso dalla Casa di Cura e di Riposo San Luca S.p.A. il pagamento degli oneri concessori relativi al permesso a costruire n. 113/P/2010 del 13/6/2010 (Prot. 0005499), tenuto conto che l’art. 17, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 380/2001 espressamente prevede che tale contributo non è dovuto per “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”;
- se, a fronte della decisa contestazione della Casa di Cura e di Riposo San Luca S.p.A., gli Uffici del Comune si sono preventivamente dotati di un parere legale in forza del quale hanno poi deciso di insistere nella richiesta di pagamento di ciò che ora si deve restituire;
- se gli importi che dovranno esser restituiti costituiscono un debito fuori bilancio, atteso che, salvo errore, la Giunta non ha istituito in sede di programmazione un apposito stanziamento per affrontare l’onere connesso a possibili situazioni debitorie e così garantire il mantenimento dell’equilibrio del bilancio nel tempo;
- quale iter la Giunta intende avviare al fine di evitare i maggiori costi ed oneri derivanti da un’eventuale ritardata restituzione delle somme riconosciute dal TAR Piemonte;
- quali sono stati i costi legali affrontati dal Comune di Pecetto nella procedura amministrativa conclusasi con la sentenza citata;
- se la Giunta intende impugnare detta sentenza avanti il Consiglio di Stato.
Le risposte verranno date dall’attuale amministrazione al prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà martedì 9 ottobre p.v. Si ha il dubbio però che l’amministrazione possa facilmente difendere il proprio comportamento, soprattutto dopo la sentenza della magistratura… Ecco perché per il titolo di questo articolo abbiamo fatto riferimento al noto libro di Gabriel García Márquez.
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