Segnaliamo un’altra sentenza del Giudice di Pace di Torino che ha annullato due verbali emessi dalla Polizia Locale di Pecetto sulla base di rilevamenti effettuati dallo Scout Speed installato sulla ormai famosa “16”. Si tratta della sentenza n. 217/17 che non ci risulta esser stata impugnata dal Comune di Pecetto e che, quindi, è passata in giudicato.
Perché la segnaliamo? Perché annulla le multe partendo da un altro punto di vista del problema.
Scrive il Giudice che nei verbali impugnati si legge:
“non è stato possibile contestare immediatamente la violazione (art. 201 comma 1 – bis C.d.S.) perché: ai sensi art. 201 comma 1 bis lett. f) accertamento effettuato con dispositivo di cui all’art. 4 DL 20/6/2002 n. 121“.
Nel caso in esame, l’accertamento è stato eseguito “...a mezzo apparecchiatura SCOUT IISV2″, c.d. Scout Speed, approvata con Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 1323 in data 8/3/2012, installata a bordo del veicolo della Polizia Municipale ed utilizzata in condizione di movimento del mezzo“.
Ebbene, il Giudice ha giudicato errato e non giustificato il motivo per il quale non è stata eseguita la contestazione immediata da parte della Polizia Municipale. Infatti, a parere del Giudice la norma richiamata dalla Polizia Locale per giustificare il fatto di non aver subito contestato la violazione al conducente si riferisce “alle postazioni di controllo fisse, installate su alcune tipologie di strade con funzionamento automatico, per l’accertamento c.d. da remoto” e non anche agli strumenti installati sulle automobili.
Nel caso in esame, a giudizio del magistrato il motivo della mancata contestazione immediata è riconducibile alla previsione di cui alla lettera e) dello stesso comma relativo allo “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di esser fermato in tempo utile o nei modi regolamentari“. Tant’è che – scrive il Giudice – l’indicato motivo di omissione della contestazione immediata è riportato nel Decreto Ministeriale Prot. n. 1323 in data 8/3/2012 di approvazione dello strumento, prodotto dallo stesso Comune di Pecetto in sua difesa.
Ed allora, poiché l’art. 201, comma 1, C.d.S. stabilisce che il verbale notificato deve contenere “l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata“, il motivo addotto dalla Polizia Municipale è stato ritenuto errato. Di qui l’annullamento di tutti i verbali con tutte le sanzioni.
Il Comune di Pecetto non ha impugnato la sentenza onde l’ha resa esecutiva e confermata nelle sue motivazioni.
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