Ultreya et suseya, adjuva nos Deus

Categoria: Salute (Pagina 8 di 11)

Spesa a domicilio

Su proposta dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Pecetto alcuni commercianti locali hanno organizzato un servizio di consegna della spesa a domicilio. In tal modo l’Associazione ha voluto favorire il rispetto da parte della popolazione delle prescrizioni governative nonché contenere il danno economico determinato dalle necessarie limitazioni.

Ad oggi, l’elenco dei commercianti che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare consegne a domicilio è il seguente:

Ca e Giardin –> 011 8608161
La Mimosa, solo consegne –> 011 8609006
Giacomini Ferramenta –> 342 8019933
Panificio Deorsola –> 011 8609236
Orso Ghiotto Articoli per animali –> 011 19780859
La Rosa Blu –> 011 8609161
Gastronomia Tabasso –> 011 8156566
Pilone del Lupo –> 011 8608633
Anna Acconciature, solo consegne –> 342 1531869
L’Escalier –> 011 8609845
Agrigelateria Rivoglio Azienda Agricola –> 375 6212929
Bosio – Ortofrutta della Collina Torinese –> 335 217186
Azienda Agricola Bio Silvana e Roberto –> 011 8609945
Totò Sapore Pizza e Kebab –> 011 8609846
Azienda Agricola Molinetto –> 011 8609519
AgriCooPecetto Cooperativa Agricola –> 011 19820986
Da Guido Alimentari Edicola –> 011 8609147
Non ho Idea Caffè –> 3319030865
La Bottega San Pietro –> 011 8609409
AIR Emanuele, solo consegne –> 329 7194847
Agricolatabasso.it –> 335 5924995
Floricoltura Pecettese –> 011 8608541
Azienda Agricola Pierangela e Giorgio Vaudano –> 347 8499443

L’elenco è in continuo aggiornamento.

Da utenti, ringraziamo gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa e manifestiamo la nostra solidarietà.

Terminato questo pessimo periodo, torneremo spensierati per le strade a far acquisti a Pecetto e ad invitare i nostri amici di Torino a venire a rifornirsi nella nostra splendida oasi.

Scuole chiuse sino al 15 marzo ed altre attività sino al 3 aprile: ecco il decreto

Il Governo ha appena emanato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza COVID 19. E’ opportuno leggere con attenzione il provvedimento (per scaricare il testo clicca qui). 

Qui riportiamo una breve sintesi delle disposizioni.

Sino al 15 marzo 2020

sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sino al 3 aprile 2020:

è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) (e cioè la distanza do un metro).

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